Art. 6.
(Equità fiscale e tariffaria).

      1. Tenuto conto della spesa minima di mantenimento indicata dall'Istituto nazionale di statistica, i soggetti con coniuge, figli o altri familiari a carico deducono, per ciascuno di tali soggetti, una somma indicata con apposita norma da inserire annualmente nella legge finanziaria, la quale contestualmente ridefinisce l'importo delle deduzioni per oneri di famiglia previste dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. La lettera i) del comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituita dalla seguente:

          «i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie numerose nonché a quelle che versano in condizioni economiche disagiate».

      3. Nel definire i parametri per la determinazione delle tariffe per l'energia elettrica e il gas la competente Autorità tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare.
      4. Per tutelare il potere di acquisto delle famiglie l'Autorità può stipulare accordi con gli enti locali e con gli esercenti dei servizi pubblici e di attività culturali e di spettacolo mirati a prevedere tariffe

 

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agevolate per le famiglie del comune di residenza, identificate da una Carta della famiglia rilasciata dalla stessa amministrazione locale.